Cos’è e dove si paga
L’imposta di soggiorno è stata adottata dal Comune di Napoli, in via sperimentale (sulla base delle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21 giugno 2012, ed è entrata in vigore dall’ 1 luglio 2012. L’imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi in materia di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali.
L’imposta si applica per ogni pernottamento (ossia per ogni persona e per ogni notte) fino ad un massimo di 10 (dieci) pernottamenti consecutivi, nelle strutture ricettive che si trovano nel Comune di Napoli.
Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 21 giugno 2012
Chi è soggetto all’imposta?
E’ soggetto all’imposta chiunque pernotti nelle strutture ricettive site nel territorio del Comune di Napoli.
Quanto si paga?
L’imposta è stata determinata con deliberazione consiliare n. 20/2012 negli importi di seguito indicati:
A) Strutture ricettive alberghiere.
Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di dieci consecutivi):
- cat. cinque stelle € 4,00
- cat. quattro stelle € 3,00
- cat. tre stelle € 2,00
- cat. due stelle € 1,00
- cat. una stella € 0,00
B) Strutture ricettive extralberghiere (ad esempio: bed & breakfast, esercizi di affittacamere, case per ferie, foresterie per turisti, ecc.).
Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di dieci consecutivi): € 1,00.
N.B. Sono esclusi dal pagamento dell’imposta gli Ostelli per la Gioventù.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
- i residenti nel Comune di Napoli;
- i minori di anni 18;
- i pazienti che devono effettuare trattamenti sanitari presso strutture sanitarie site nel Comune di Napoli;
- coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie cittadine, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- i genitori che accompagnano i minori di anni 18 malati;
- i rifugiati politici.
L’esenzione di cui ai punti 3) 4) e 5) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente e i periodo delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore deve dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza del malato o ricoverato.
Tali certificazioni sono conservate presso la struttura ricettiva, per i controlli degli uffici tributari comunali.
Obblighi dei gestori
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:
- informare i propri ospiti sul’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno, dedicando appositi spazi all’interno della struttura per tale informativa alla clientela;
- riscuotere l’imposta, rilasciandone quietanza;
- effettuare il versamento dell’imposta di soggiorno al Comune di Napoli, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre (prima scadenza 15 ottobre 2012) mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale, ovvero con accredito mediante bonifico bancario (codice IBAN IT87 O010 1003 5941 0000 0046 012 intestato a Comune di Napoli – causale: versamento imposta di soggiorno trimestre … anno …) ovvero tramite pagamento on line in fase di predisposizione;
- dichiarare al Comune di Napoli, trimestralmente ed entro 15 giorni del mese successivo:
- il numero di clienti che hanno pernottato nella struttura;
- il relativo periodo di permanenza;
- il numero dei soggetti esenti dal pagamento dell’imposta;
- l’imposta complessivamente dovuta per il trimestre e gli estremi del versamento effettuato;
- esibire e rilasciare, agli uffici tributari comunali preposti alle attività di controllo e accertamento dell’imposta, atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta applicata e i versamenti effettuati.
Sanzioni
- per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, la sanzione prevista è del 30% dell’importo non versato;
- per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui alla lettera d) si applica una sanzione da 150 a 550 euro;
- per la violazione dell’obbligo di informazione alla clientela (lettera a) si applica una sanzione da 25 a 100 euro.
Riscossione coattiva e contenzioso
Le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi, se non versate nei termini, sono riscosse coattivamente dall’Ente,secondo la normativa vigente. Le controversie concernenti l’imposta sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.